Per poter beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ai sensi della disciplina previgente ex articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi della nuova disciplina ex articolo 1, commi 1051–1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), i contribuenti, le imprese o gli esercenti arti e professionisti devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine:
- per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0, materiali e immateriali, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative, ovvero devono recare la dicitura di “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30/12/2020”;
- per i beni Industria 4.0 va prodotta una perizia asseverata o un attestato di conformità, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e sono interconnessi al momento della verifica da parte del tecnico abilitato;
- per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, aventi costo unitario non superiore a 300 mila euro, la perizia o l’attestato di conformità possono essere sostituiti da una dichiarazione sostituiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell’azienda acquirente, da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 20217) e l’avvenuta interconnessione.
L’agevolazione spettante per gli investimenti in beni 4.0, inoltre, deve essere comunicata al Mise. Tale adempimento non incide, comunque, né sul diritto all’applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, ed il suo unico fine è quello di agevolare il monitoraggio della misura agevolativa in ottica collaborativa tra Mise e beneficiari.
Il modello di comunicazione al Mise non è ancora disponibile e non si conoscono, al momento, contenuto, modalità e termini di presentazione.
Il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà inoltre avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione, poiché vi sono conseguenze dirette nel caso di cessione, delocalizzazione al di fuori dello Stato e mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.
Per quel che concerne la cessione e la delocalizzazione al di fuori dello Stato, opera il c.d. meccanismo di recapture, che prevede il recupero dell’intera agevolazione spettante in relazione a tali beni.
Il periodo di osservazione termina il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari o di avvenuta interconnessione per beni 4.0.
Sono previste due deroghe alla regola generale del recupero dell’agevolazione:
- effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nello stesso periodo d’imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
- destinazione del bene all’utilizzo temporaneo in più sedi produttive, anche fuori dal territorio dello Stato, senza che si possa configurare una delocalizzazione all’estero.
Relativamente alla necessità di mantenere i requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo, l’impresa beneficiaria dovrà assicurarli per tutta la durata dell’agevolazione, cioè nei:
- 5 anni successivi a quello di interconnessione del bene materiale se acquisiti ai sensi della legge 160/2019;
- 3 anni successivi a quello di interconnessione del bene immateriale se acquisiti ai sensi della legge 160/2019;
- nel triennio decorrente dall’anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 effettuati ai sensi della legge 178/2020.
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