Credito d’imposta società benefit: spese di iscrizione al Registro imprese e di consulenza

30 Novembre 2021
spese ammesse al credito d'imposta società benefit

Con un decreto interministeriale firmato nei giorni scorsi dal titolare dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e da quello dell’Economia, Daniele Franco, è stato ampliato il ventaglio delle spese ammesse al tax credit del 50% destinato alle società benefit.

Tra i costi di costituzione o trasformazione, sono ora comprese anche le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese, nonché le spese relative all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

L’importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10 mila euro per ciascuna impresa che, alla data di presentazione dell’istanza:

  • risulti costituita, regolarmente iscritta e attiva al Registro delle imprese;
  • abbia sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • svolga un’attività economica in Italia;
  • si trovi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sia in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;
  • non rientri tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono escluse dall’agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre l’Iva è ammissibile solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione saranno definiti con un provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

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