Responsabilità 231: velocizzare gli interventi per sicurezza può essere sanzionato

1 Dicembre 2021
Responsabilità 231

Con la sentenza n. 33595, la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente in tema di sussistenza dell’interesse o vantaggio per l’ente nell’ambito dei reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica, affermando che a far scattare le responsabilità previste dal D.Lgs. 231/2001 concorre anche la velocizzazione degli interventi connessi alla predisposizione delle misure di sicurezza.

Questo perché tagliare i tempi dei lavori per la sicurezza implica un risparmio di tempo che a sua volta determina un risparmio di spesa.

Infatti, affinché un ente possa essere ritenuto responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001, è necessario che il reato presupposto sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Il requisito dell’interesse per l’ente sussiste nel caso in cui la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere frutto della scelta di risparmiare sui costi d’impresa.

Di conseguenza, nell’ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’autore del reato è responsabile qualora la normativa antinfortunistica sia stata consapevolmente violata allo scopo di soddisfare l’interesse della società di risparmiare sui costi in materia di prevenzione.

Il requisito del vantaggio, inoltre, sussiste anche nel caso in cui l’autore del reato abbia violato le norme prevenzionali realizzando una politica d’impresa non attenta alla materia della sicurezza sul lavoro, al fine di ottenere un contenimento della spesa e quindi una massimizzazione del profitto.

Affinché un ente possa essere ritenuto responsabile è necessaria, tuttavia, la prova dell’effettivo vantaggio (consistente nel risparmio di spesa) derivante dall’omessa adozione della misura di prevenzione.

In conclusione, la sentenza n. 55595 della Corte di Cassazione ha affermato che:

  • il vantaggio previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 231/2001 può consistere nella velocizzazione degli interventi per la predisposizione delle misure di sicurezza che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione;
  • l’interesse può ravvisarsi anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea;
  • in caso di sinistro sul lavoro, l’ente non risponde se manca la prova dell’oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori;
  • il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia estraneo alle mansioni affidategli oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili scelte del lavoratore.

 

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