L’organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: composizione e requisiti

23 Novembre 2021
La composizione e il ruolo dell'organismo di vigilanza all'interno del modello 231

Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, le persone giuridiche possono essere sanzionate per alcuni reati commessi da soggetti che operano al loro interno e che hanno una relazione qualificata con l’ente. Si tratta di una responsabilità amministrativa da reato di cui l’ente può evitare l’insorgere adottando e implementando dei sistemi di prevenzione e controllo degli illeciti.

In particolare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, l’ente non risponde se prova che:

  • è stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • è stato nominato un organismo apposito per vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
  • il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
  • non vi sono state mancanze nell’attività di controllo svolta dall’organismo di vigilanza.

È dunque chiaro quanto sia fondamentale e centrale il ruolo dell’organismo di vigilanza all’interno del sistema di responsabilità instaurato con il D.Lgs. n. 231/2001.

Indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d’azione sono i requisiti fondamentali richiesti all’OdV; per il resto, il D.Lgs. n. 231/2001 lascia ampio margine di discrezionalità agli enti per quanto riguarda la concreta articolazione e composizione di questo organo, che può essere un organismo monocratico o collegiale e, in entrambi i casi, può essere costituito da membri interni e/o da soggetti esterni all’ente.

Se, da un lato, si registra una maggiore diffusione degli OdV a composizione collegiale, dall’altro, negli enti di piccole dimensioni, non è infrequente la presenza di un organismo monocratico; in tal caso, l’incarico viene affidato solitamente ad un consulente esterno che abbia i necessari requisiti di professionalità e indipendenza. Qualora l’ente opti, invece, per un organismo collegiale, questo è in genere composto da tre membri, uno o due dei quali esterni per assicurare l’autonomia e l’indipendenza dell’organo.

In conclusione, quello che dovrebbe fare l’azienda è partire dalle caratteristiche della propria realtà e, grazie ad una solida formazione su tutto il sistema 231, nominare un OdV che assicuri l’effettiva vigilanza sul Modello di organizzazione e gestione all’interno dell’ente, al fine di evitare il verificarsi di illeciti e non incorrere in sanzioni pecuniarie e interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

 

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