Le novità previste all’interno della legge di bilancio 2021
La legge di Bilancio 2021 che si sta dibattendo in parlamento, oltre a prevedere la proroga dei crediti di imposta del piano 4.0, prevede incentivi per fusioni, scissioni e conferimenti deliberati nel 2021 volti a premiare le aggregazioni aziendali. L’intento è quello di favorire la nascita di realtà aziendali più strutturate e competitive.
Con la nuova legge di Bilancio 2021 quindi, il soggetto risultante da fusione o l’incorporante potrà trasformare in credito d’imposta parte delle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse e sulle eccedenze di ACE (Aiuto alla Crescita Economica), maturate fino al periodo di imposta precedente, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somme delle attività dei soggetti che parteciperanno all’operazione di aggregazione.
Indipendentemente dal numero di operazioni effettuate, ciascun soggetto potrà beneficiare dell’agevolazione una sola volta.
Secondo quanto disposto dall’art.39 della legge di bilancio 2021, a prescindere dal numero delle operazioni effettuate, possono approfittare di tale agevolazione esclusivamente le società che hanno compiuto operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda deliberate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Requisiti da rispettare per poter accedere agli incentivi per l’aggregazione aziendale
Le società, per poter accedere ed usufruire degli incentivi per l’aggregazione aziendale, non devono avere già in essere un’aggregazione, anche solo de facto. Sono pertanto escluse dagli incentivi le società controllate, le società controllanti e quelle assoggettate ad un comune controllo. La norma prevede anche che alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti le società non abbiano fatto parte dello stesso gruppo e che tra di esse non sussistano rapporti di partecipazione superiori al 20%.
È inoltre necessario che:
- le società siano operative da almeno due anni.
- non sia mai stato accertato nei loro confronti lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie o lo stato di insolvenza.
I benefici deli incentivi fiscali di aggregazione tra imprese 2021
A seguito di operazioni deliberate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, è consentita la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate relative a:
- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- eccedenze di ACE maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria.
La trasformazione non è gratuita, e prevede il pagamento di una commissione del 25% (deducibile ai fini IRES e IRAP). Il pagamento avviene per:
- il 40% deve entro 30 giorni dall’efficacia giuridica dell’operazione straordinaria;
- il rimanente 60% entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo.
Ovviamente, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’aggregazione, le perdite pregresse e le eccedenze di ACE che hanno dato luogo alla trasformazione delle imposte anticipate in credito di imposta non possono più essere utilizzate.
La trasformazione in credito d’imposta è prevista in due tempi:
- per un quarto, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria di aggregazione;
- per tre quarti dal primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.
Il credito non risulta produttivo di interessi ed è utilizzabile in compensazione (senza limiti di importo) con F24, può essere ceduto o chiesto a rimborso.
Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non è tassato né ai fini IRES né ai fini IRAP.
Limitazioni
Secondo quanto stabilito dalla norma, non tutte le perdite e le eccedenze ACE possono generare credito di imposta.
E’ stato stabilito un importo complessivo massimo pari al 2% delle attività dei soggetti che partecipano all’operazione di aggregazione, da determinarsi con le modalità di seguito indicate:
- nel caso di fusioni o scissioni, devono essere sommate le attività patrimoniali risultanti dal progetto di fusione o scissione senza però considerare la società che presenta le attività di importo maggiore;
- nel caso di conferimento, le attività da prendere in considerazione ai fini del calcolo del limite del 2% sono quelle che vengono conferite.
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