La gestione contabile del credito di imposta formazione 4.0

18 Maggio 2023
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Il credito d’imposta formazione 4.0 rappresenta un’opportunità per le imprese che affrontano la trasformazione tecnologica e digitale prevista dal Piano nazionale Impresa 4.0. L’agevolazione prevede il recupero delle spese sostenute per la formazione su tematiche 4.0 del personale dipendente.

Attraverso questo strumento, il credito d’imposta formazione 4.0,  le imprese hanno potuto effettuare percorsi formativi finalizzati al miglioramento della competitività e del livello di innovazione in azienda. Nel presente approfondimento, dopo qualche premessa, vedremo come contabilizzare correttamente Bonus formazione 4.0 in bilancio.

Al momento, la misura non è stata ancora prorogata per il 2023.

A quanto ammonta il Credito di imposta Formazione 4.0 nel 2022?

Per i progetti avviati entro il 17 maggio 2022, le piccole imprese possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300.000 euro annui. Le medie imprese, invece, possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250.000 euro annui. Le grandi imprese possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250.000 euro annui.

Con le modifiche apportate dall’articolo 22, comma 2, D.L. 50/2022, che ha disposto un generalizzato depotenziamento per i progetti di formazione avviati dalle Pmi successivamente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto, il credito d’imposta al netto degli stringenti requisiti che sono necessari per il suo incremento, in questo caso è pari:

  • al 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250.000 euro annui, per le piccole imprese;
  • al 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250.000 euro annui per le medie imprese;
  • al 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250.000 euro annui per le grandi imprese.

È importante sottolineare che il credito d’imposta formazione 4.0 prevede anche un’agevolazione specifica per i dipendenti svantaggiati. Le imprese che intendono formare dipendenti svantaggiati possono beneficiare di un credito di imposta maggiorato, pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 400.000 euro annui per le piccole imprese e di 300.000 euro annui per le medie e grandi imprese. Sono considerati dipendenti svantaggiati coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni: lavoratori disabili, inoccupati da almeno sei mesi, percettori di reddito di cittadinanza o di altri ammortizzatori sociali, lavoratori over 50.

Quali sono le spese agevolabili con il Credito di imposta Formazione 4.0?

Sono considerate ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0, limitatamente al costo aziendale riferito, rispettivamente, alle ore o alle giornate di formazione. Sono ammissibili anche le spese relative al personale dipendente partecipante come docente o tutor, nel limite del 30% della retribuzione annua complessiva.

Per il riconoscimento del credito d’imposta, è necessario che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa risultino da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.

Come contabilizzare il credito di imposta formazione 4.0 nel 2022?

Nel bilancio al 31 dicembre 2022, è necessario rilevare il contributo (voce di ricavo), in contropartita al credito di imposta calcolato sul costo del personale che ha partecipato al corso di formazione 4.0, in apposita sottovoce della voce A5, in conformità al principio contabile OIC12.

Secondo tale principio, i contributi che hanno natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri sono contributi in conto esercizio, dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, sono rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.

In pratica, nel caso in esame, il contributo in conto esercizio “bilancia”, nello stesso esercizio, i costi sostenuti per la formazione del personale dipendente ed iscritti nel conto economico.

Per l’apposita certificazione sulle spese sostenute e sulla documentazione contabile per la Formazione 4.0, per ricevere informazioni e consulenze su come usufruire del Credito d’Imposta Formazione 4.0 e degli altri incentivi previsti dal Piano di Transizione 4.0 puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.