Le novità della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

24 Gennaio 2022
Le novità della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

In sede di conversione del D.L. 152/2021, la disciplina della Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d’Impresa è stata oggetto di alcune integrazioni.

L’intervento riguarda, in primo luogo, la piattaforma telematica nazionale, che permette all’imprenditore di effettuare il test pratico di risanamento e di presentare domanda di nomina di un esperto indipendente

In particolare, è stata disciplinata l’interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche. Ciò significa che le informazioni che il debitore è tenuto ad inserire nella piattaforma per la composizione negoziata sono disponibili tanto presso la centrale rischi della Banca d’Italia e le banche dati pubbliche, quanto per l’esperto indipendente incaricato di gestire le trattative per una possibile soluzione della crisi.

Inoltre, è prevista la possibilità per i creditori di accedere alla piattaforma telematica per inserirvi le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. Tali informazioni e la relativa documentazione saranno accessibili esclusivamente previo consenso prestato dall’imprenditore e dal singolo creditore.

E’ stato anche istituito, sulla piattaforma, un programma informatico gratuito per la sostenibilità del debito e l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici. Il programma elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito e consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Nel caso in cui l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non superi i 30 mila euro e risulti sostenibile, la piattaforma elabora un piano di rateizzazione che sarà comunicato dall’imprenditore ai creditori, e che diviene automaticamente efficace trascorsi 30 giorni senza che i creditori coinvolti si siano opposti.

Resta salva l’applicazione delle disposizioni in materia di riscossione dei crediti fiscali, previdenziali e di lavoro, così come restano ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

In materia di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, si prevede infine che sia segnalato, all’imprenditore e all’organo di controllo:

  • dall’INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15 mila euro. Per le imprese senza i predetti lavoratori, tale soglia è pari a 5 mila euro;
  • dall’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5 mila euro;
  • dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori a 100 mila euro per le imprese individuali, a 200 mila euro per le società di persone e a 500 mila euro per le altre società. 

 

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