PMI innovative: chiarimenti in merito alla certificazione del bilancio
Con la circolare prot. 275367 del 4 dicembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione del bilancio ai fini dell’iscrizione o della permanenza nella sezione speciale PMI innovative.
Secondo quanto specificato all’interno della circolare, l’iscrizione e la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese sono subordinate alla certificazione del bilancio effettuata ai sensi dell’art 2409 bis del codice civile.
Le PMI innovative ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015, inoltre, sono tenute al deposito della certificazione relativa al bilancio d’esercizio e all’eventuale bilancio consolidato secondo le regole contenute nel D.Lgs. 39/2010.
La certificazione deve essere redatta e depositata congiuntamente al bilancio e ai suoi allegati dal primo esercizio successivo all’iscrizione nella sezione speciale per tutti gli esercizi sociali fino a quando tale iscrizione permanga (circolare MISE 3682/C del 03/09/2015 – 3683/C del 3/11/2015).
È bene inoltre ricordare che, ai sensi dei commi 4 e 6 del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015, è previsto che le PMI innovative:
- aggiornino con cadenza annuale entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese;
- entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, attestino il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Stessi obblighi sono previsti per le startup innovative dai commi 14 e 15 dell’art. 25 del D.L. 179/2012, convertito nella legge 221/2012.
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