R&S: la certificazione contabile è obbligatoria per tutti

22 Marzo 2022
Credito d'imposta ricerca e sviluppo: è obbligatoria la certificazione della documentazione contabile

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una serie di disposizioni riguardanti la disciplina del Credito d’imposta R&S, prorogando i diversi crediti, con scadenze differenziate, e rimodulando gli importi fruibili: 

  • Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo: credito pari al 20% delle spese sostenute per il 2022, con massimale di 4 milioni di euro. Successivamente al 31 dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2031, il credito sarà riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;
  • Credito d’imposta per attività di Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica: credito pari al 10% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, con un importo massimo di 2 milioni di euro. Successivamente, fino al periodo d’imposta in corso al 2025, l’intensità del credito sarà pari al 5%, con massimale di 2 milioni di euro;
  • Credito d’imposta per attività di Innovazione Digitale 4.0 e Transizione Ecologica: credito pari al 15% delle spese sostenute nel 2022, con limite di 2 milioni di euro. Per le spese sostenute nel 2023, l’intensità del credito diminuirà al 10%, con limite di 4 milioni di euro. Per i periodi d’imposta 2024 e 2025, il credito sarà pari al 5%, sempre con limite annuale di spesa pari a 4 milioni di euro.

Anche gli aspetti concernenti l’obbligo di certificazione contabile hanno subito diverse rettifiche. Inizialmente, il suddetto obbligo di allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, rilasciata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti, era limitato alle imprese beneficiarie non obbligate per legge alla revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. Al riguardo si precisa che, ai fini dei successivi controlli, anche le imprese con bilancio certificato erano ugualmente tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito. 

Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, era necessario allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, che doveva essere sottoscritta entro la data di approvazione dello stesso ovvero, per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di effettuazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Se, in precedenza, il mancato rilascio della certificazione nei suddetti termini, pur costituendo una violazione di natura formale, non inficiava il diritto al bonus, ora l’utilizzabilità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è espressamente subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile. E’ quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019, che ha dunque esteso l’obbligo di certificazione della documentazione contabile anche alle imprese con bilancio certificato, in precedenza esonerate. Tali disposizioni si applicano a partire dal credito d’imposta maturato nel 2018.

Infine, con riferimento alla natura e alla funzione della certificazione richiesta, Il MISE, con la Circolare 38584 del 2019, ha confermato la natura prettamente “contabile” della certificazione,  precisando che al revisore non è demandata alcuna verifica di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa (Circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019). 

 

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