Nel caso in cui sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 25-quinquies del Decreto Legislativo 14/2019, l’accesso alla procedura di composizione negoziata e la conferma delle relative misure protettive e cautelari sono preclusi.
Tali circostanze si verificano nei seguenti casi:
- Quando è stato presentato un ricorso per l’accesso a uno dei mezzi di regolazione della crisi o per la liquidazione giudiziale.
- Quando è stato presentato un ricorso con riserva per l’accesso a uno dei mezzi di regolazione della crisi o per la liquidazione giudiziale.
- Quando è stata avanzata una richiesta di misure protettive ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del Decreto Legislativo 14/2019.
- Quando è stata formulata una proposta di concordato minore.
Tuttavia, è opportuno escludere che la sanzione di inammissibilità si estenda anche alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata dal creditore, dall’organo di controllo o dal pubblico ministero.
Al massimo, si può includere solo la richiesta di liquidazione presentata dal debitore stesso.
Pertanto, la presenza di uno o più ricorsi pendenti per la liquidazione giudiziale, anche se è già stata tenuta una prima udienza, non comporta l’inammissibilità della richiesta di accesso alla procedura di composizione negoziata né il respingimento della relativa richiesta di misure protettive.
La concessione delle misure protettive dovrà essere valutata in base alle concrete prospettive di ristrutturazione dell’azienda.
Le sentenze a favore dell’interpretazione restrittiva dell’art. 25-quinquies CCII
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Trani con un’ordinanza del 30 settembre 2023, confermando l’interpretazione restrittiva già espressa dal Tribunale di Bologna il 23 giugno 2023 (e successivamente dal Tribunale di Tempio Pausania il 12 ottobre 2023).
Secondo tale pronuncia, se si ammettesse un’interpretazione contraria, qualsiasi creditore, agendo in anticipo rispetto al debitore, potrebbe ostacolare il processo di ristrutturazione dell’azienda (e la salvaguardia della sua continuità), arrecando così un potenziale pregiudizio a tutte le parti interessate.
Inoltre, in questo modo non si favorisce alcun comportamento dilatorio eventualmente adottato dal debitore, dal momento che il regime protettivo è comunque sottoposto all’esame del giudice, il quale, sulla base delle prospettive di ristrutturazione idonee, procederà a confermare, modificare o revocare le misure richieste (articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 14/2019).
D’altra parte, se si considera la pendenza del ricorso per la liquidazione giudiziale come causa di inammissibilità, avrebbe poco senso richiedere al debitore le due dichiarazioni distinte di cui all’articolo 17, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 14/2019.
Il parere del Tribunale di Trani sul momento di decorrenza delle misure protettive
La sentenza del Tribunale di Trani si è pronunciata anche sulle tempistiche di decorrenza delle misure protettive concesse.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del Decreto Legislativo 14/2019, una volta verificata l’efficacia delle misure richieste per garantire il successo dei negoziati, nel rispetto del principio del contraddittorio, il tribunale, con un’ordinanza, decide sulla conferma eventualmente richiesta e sulla durata, che deve essere compresa tra 30 (limite inferiore) e 120 giorni (limite superiore).
In ogni caso, la durata complessiva delle misure concesse (o prorogate) non può superare i 240 giorni (articolo 19, comma 5 del Decreto Legislativo 14/2019).
Pertanto, si ritiene che tale termine inizi a decorrere dalla pubblicazione dell’accettazione della nomina presso il Registro delle imprese (articolo 19, comma 1 del Decreto Legislativo 14/2019).
Il giudice deve quindi considerare anche il periodo precedente al provvedimento nel determinare la durata delle misure, in relazione ai termini massimi previsti dal suddetto comma 4, tenendo conto anche del cosiddetto “presofferto”.
Si tratta di un’interpretazione è coerente con l’intenzione del legislatore di limitare la durata complessiva delle misure protettive e con il riferimento a una durata “complessiva” previsto dall’articolo 19, comma 5 del Decreto Legislativo 14/2019.
Se si considerasse che il termine inizia a decorrere dalla decisione di convalida, si arrecherebbe un pregiudizio maggiore e ingiustificato alle parti interessate dalle misure protettive.
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