L’assenza o l’inidoneità del modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 non basta, di per sé, a far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente, ma integra una circostanza in grado di dimostrare che sussiste una colpa di organizzazione, che deve essere però rigorosamente provata dall’accusa.
E’ questo l’orientamento attuale della Corte di Cassazione che, nelle pronunce 18413 e 6640 del 2022, ha superato l’approccio più severo seguito nel passato che, al contrario, riteneva la mancata adozione del modello sufficiente a determinare la responsabilità dell’ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale.
Pertanto, l’assenza del modello (o la sua inidoneità/inefficacia) non sono di per sé elementi costitutivi della responsabilità dell’ente, che invece vanno individuati nella relazione organica e teleologica tra la persona fisica responsabile del reato presupposto e la società, la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il nesso causale tra gli ultimi due.
Il fatto che l’assenza o l’inidoneità del modello organizzativo non sia di per sé un elemento costitutivo dell’illecito dell’ente è coerente con la scelta del legislatore italiano di non rendere obbligatoria l’adozione del modello organizzativo.
Ciò non toglie, tuttavia, che l’adozione di un adeguato modello organizzativo stia diventando sempre più necessaria, soprattutto per adeguarsi agli obblighi in capo agli amministratori introdotti dall’articolo 2086 c.c., che assegna all’imprenditore il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva dello stato di crisi e della perdita della continuità aziendale.
L’adozione di un adeguato modello organizzativo potrebbe infatti evitare all’amministratore di essere esposto alle conseguenze subite dall’ente (le sanzioni) la cui responsabilità sia stata affermata in conformità al Decreto 231, ed in particolare al risarcimento del danno a partire dalle sanzioni amministrative applicate all’ente stesso.
Il modello 231, quindi, ha un duplice valore:
- per l’ente, in quanto può costituire una vera e propria esimente dall’imputazione;
- per l’imprenditore, che potrà evitare il rischio di dover rispondere personalmente degli eventuali danni.
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- fornire ai partecipanti un quadro chiaro sulla normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in Italia;
- esaminare le implicazioni organizzative e gestionali che caratterizzano l’implementazione del Modello Organizzativo personalizzato sulle specifiche attività dell’ente, in modo da definire uno strumento idoneo atto a prevenire la commissione d’illeciti (cd. reati presupposto) da parte delle figure apicali e dei dipendenti sottoposti.
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