Con la circolare n. 20 del 28 giugno 2023, Assonime ha esaminato i tratti salienti della nuova disciplina del Patent Box alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, a cui sono poi seguiti gli interventi normativi dell’Agenzia delle Entrate che ha reso disponibile la versione definitiva della circolare 5/E/2023 e il nuovo provvedimento attuativo del Direttore delle Entrate prot. n. 52642/2023 (in sostituzione della precedente versione n. 48242/2022) così da chiarire i numerosi dubbi sorti tra gli operatori nel primo anno di applicazione e facilitarne la fruizione.
Nella fattispecie, il contenuto della circolare dell’Associazione ha affrontato le residuali problematiche interpretative del nuovo regime agevolativo, ovvero:
- la proroga di sei mesi per la firma elettronica con marca temporale da apporre sull’idonea documentazione;
- l’esercizio dell’opzione sui beni complementari;
- le ragioni di esclusione soggettiva;
- la valenza del momento di utilizzo dell’IP per l’applicazione del meccanismo premiale;
- la nozione di soggetto investitore.
All’esito del percorso normativo e dei successivi chiarimenti, sottolinea Assonime, il regime del Patent box risulta profondamente innovato vediamo, perciò, il punto di vista dell’associazione in relazione ai temi contenuti nell’elenco.
La proroga di sei mesi per l’idonea documentazione utile ai fini della penalty protection del Patent Box
Circa la documentazione utile ad ottenere la penalty protection, in relazione al 2021 le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate hanno concesso ulteriori sei mesi per predisporre il fascicolo con firma elettronica e marca temporale alla generalità delle imprese. Una proroga che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e la cui scadenza è slittata a fine maggio (per chi ha inviato la dichiarazione nei termini ordinari di fine novembre 2022) e al prossimo 28 agosto 2023 in caso di dichiarazione tardiva.
L’opzione per i beni complementari
Rispetto all’opzione nuovo Patent Box esercitabile su un bene legato da un vincolo di complementarità rispetto ad un altro già agevolato dalla precedente opzione, l’AdE ha chiarito che il bene complementare necessita di una nuova opzione “di durata quinquennale, autonoma rispetto a quella dell’opzione relativa al bene complementare già precedentemente agevolato”.
A tal proposito, la posizione di Assonime si discosta da quella delle Entrate poiché, data la natura del nuovo patent box, sarebbe stato preferibile non fare più riferimento alla complementarità.
Le esclusioni soggettive
Nella versione definitiva della circolare 5/E2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato le esclusioni soggettive:
- imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
- imprese in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, o in qualsiasi altra procedura concorsuale o abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle precedenti situazioni.
In relazione alle esclusioni soggettive dal meccanismo del Patent Box, Assonime accoglie con favore la scelta delle Entrate di non applicare le medesime cause di esclusione soggettive del credito d’imposta R&S in quanto la loro applicazione avrebbe comportato un’ampia e gravosa disapplicazione dell’agevolazione Patent Box.
La valenza del momento di utilizzo dell’IP per l’applicazione del meccanismo premiale
Rispetto al concetto di utilizzo dell’IP (bene immateriale), se secondo l’Agenzia senza utilizzo non può esistere agevolazione, occorre però ricordare che il concetto dell’utilizzo sia più legato al vecchio patent box, basato sullo sfruttamento dell’intangible, che non al nuovo, incentrato piuttosto sui costi sostenuti.
Pertanto, secondo l’associazione questo orientamento determina incertezze operative nell’individuazione del primo momento di effettivo utilizzo e della documentazione probatoria idonea a dimostrare il requisito per la fruizione del meccanismo premiale.
La nozione di soggetto investitore
Con le precisazioni fornite dalla circolare 5/E/2023 circa l’applicabilità del regime Patent Box alle reti d’imprese, Assonime ritiene dirimente la necessità di ammettere al beneficio anche i costi sostenuti per attività commissionata infragruppo, analogamente a quanto avviene per il Credito R&S.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, in linea con l’orientamento adottato in precedenza in tema di credito d’imposta per ricerca e sviluppo (Circolare n. 13/E/2017), ha precisato che il Patent Box sia applicabile anche a consorzi e reti di imprese, seppur con dei distinguo tra:
- consorzio come soggetto “investitore;
- consorzio come strumento di esercizio comune delle attività di ricerca e sviluppo
e, nel caso invece di imprese aderenti a un contratto di rete, tra le attività svolte da:
- rete-contratto, priva di soggettività giuridica e di conseguenza anche di autonoma capacità tributaria.
- rete-soggetto, dotata di soggettività giuridica e quindi di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto a quella delle singole imprese aderenti.
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