Bonus Formazione 4.0: quali voci compilare nella dichiarazione dei redditi?

24 Maggio 2023
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Il Bonus Formazione 4.0 ha rappresentato un’importante opportunità per le imprese che desiderano preservare la loro competitività nel mercato e affrontare con successo la trasformazione tecnologica e digitale promossa dal piano nazionale impresa 4.0.

Grazie al Credito d’imposta formazione 4.0 le imprese hanno potuto investire nel potenziamento delle competenze tecnologiche e innovative del personale dipendente, un asset non trascurabile quando l’obiettivo è quello di adattare tutta l’organizzazione alle nuove tendenze del mercato, migliorando la sua produttività e la qualità dei prodotti e servizi offerti.

Grazie al bonus – che, lo ripetiamo, consente la dotazione di nuove competenze 4.0 ai lavoratori di un’azienda, con l’obiettivo di fornire loro una maggiore confidenza con quelle che sono le nuove tecnologie che variano e si migliorano giorno per giorno – le imprese hanno potuto così scommettere sulla loro capacità di crescita e sviluppo nel medio futuro.

Dopo un nostro primo approfondimento sulla contabilizzazione del credito di imposta formazione 4.0, in questo articolo vogliamo agevolarvi nella sua corretta indicazione in dichiarazione.

Compilare correttamente tutte le voci del Modello Redditi 2023 pertinenti con le attività di Formazione 4.0 è un’operazione molto importante.

Il bonus formazione 4.0 in dichiarazione

Il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente su tematiche 4.0 oltre a non essere imponibile ai fini IRES ed IRAP, non incide sulla percentuale di detraibilità, o meglio, sul pro-rata delle spese e degli altri componenti negativi (sono esclusi gli interessi passivi, eccetto oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale).

Dunque, cosa devono fare le imprese per indicare correttamente le spese di formazione 4.0 all’interno della dichiarazione dei redditi? La procedura corretta richiede di operare una variazione in diminuzione da indicare nel quadro RU fino a quando non se ne sia completato l’utilizzo. Come per tutti i crediti di imposta, la compensazione del credito di imposta formazione 4.0 può avvenire solo in compensazione con Modello F24 (codice tributo 6897) dall’esercizio successivo a quello in cui le spese sono state sostenute e soltanto subordinatamente all’acquisizione della certificazione contabile rilasciata dal revisore legale dei conti.

Una volta aver acquisito la certificazione contabile obbligatoria sulle spese di Formazione 4.0 il contribuente dovrà opzionare le seguenti voci del quadro RU:

  • Rigo R1: è necessario indicare il codice F7 relativo al credito di formazione 4.0. Procedendo poi alla compilazione dell’intera sezione compilando se necessario i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12;
  • RU110: nel quale riportare i dati richiesti per ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 4, D.M. 04.05.2018. Ovvero, inserendo le informazioni necessarie per completare le voci di seguito segnalate:
    • il numero totale delle ore di formazione 4.0 svolte dal personale dipendente in qualità di frequentanti e formatori (colonna 1),
    • il numero complessivo di lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili in qualità di discenti e di docenti (colonna 2),
    • l’importo totale delle spese sostenute per attività di formazione (pari alla somma delle voci contenute dalla colonna 4 a 7),
    • l’importo relativo alle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, di cui alla lettera a) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014 (colonna 4),
    • l’importo relativo ai costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione quali spese di viaggio, materiali e forniture direttamente connessi al progetto di formazione, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per le attività agevolabili, di cui alla lettera b) all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014. Vanno escluse dal presente conteggio le spese di alloggio ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i lavoratori con disabilità di cui alla lettera a) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014 (colonna 5),
    • i costi relativi ai servizi di consulenza connessi al progetto di formazione di cui alla lettera c) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014 (colonna 6),
    • l’importo relativo alle spese di personale dei partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione di cui alla lettera d) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014 (colonna 7),
    • il tipo di relazione che intercorre tra i docenti che erogano la formazione – sono interni all’azienda (voce 1), sono esterni all’azienda (voce 2) la loro provenienza è mista (voce 3) – (colonna 8),
    • la tecnologia abilitante su cui sono stati formati i dipendenti, qualora fossero molteplici le tematiche 4.0 oggetto del progetto formativo indicare quella più rilevante in termini di ore che le sono state dedicate (colonna9).

L’eventuale cumulo con altre agevolazioni deve essere segnalato in apposito rigo e, infine, occorre compilare il rigo RS401 degli aiuti di stato con il codice aiuto 54 attribuito al Credito d’imposta formazione 4.0.

Per l’apposita certificazione sulle spese sostenute e sulla documentazione contabile per la Formazione 4.0, per ricevere informazioni e consulenze su come usufruire del Credito d’Imposta Formazione 4.0 e degli altri incentivi previsti dal Piano di Transizione 4.0 puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.