Legge di Bilancio 2021: importanti novità per il credito d’imposta

11 Gennaio 2021
Novità sul Credito d'Imposta con la Legge di Bilancio 2021

Nuovo Credito di Imposta

Sono state introdotte importanti novità in merito al credito d’imposta dalla Legge di Bilancio 2021.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di Bilancio 2021, nell’ambito del rafforzamento del programma “transizione 4.0”, viene estesa fino al 31 dicembre 2022 la disciplina dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi (potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo) e del credito d’imposta in ricerca e sviluppo e del credito d’imposta formazione 4.0.

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento del costo agevolabile. Le fatture e l’ulteriore documentazione inerente all’acquisizione dei beni dovranno contenere specifico riferimento agli articoli della misura in oggetto.

Per quanto concerne gli investimenti 4.0, le imprese sono tenute a produrre, inoltre, una perizia rilasciata da un tecnico (ingegnere o da un perito industriale) iscritto all’albo o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che possiedono caratteristiche tecniche riconducibili agli elenchi di cui agli allegati A e B allegati alla legge n. 232/2016.

Per i beni il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300 mila euro, la perizia può essere sostituita con una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti si rendessero necessarie valutazioni di ordine tecnico relative alla qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere al MISE di esprimere un’opinione in tal senso.

A questi crediti d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio) per le compensazioni, che restano possibili anche in presenza di debiti iscritti a ruolo.

Destinatari dei benefici

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Agevolazioni previste

Credito di imposta per Beni materiali ordinari pari a:

  • 10% per il 2021
  • 6% per il 2022

Credito di imposta per Beni immateriali (es. software) pari a:

  • 10% per il 2021
  • 6% per il 2022

Credito di imposta per Strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile pari a:

  • 15% per il 2021

Credito di imposta per Beni materiali industria 4.0, pari al:

  • 50% per il 202140% per il 2022 per investimenti fino a 2,5 milioni
  • 30% per il 202120% per il 2022 per investimenti fino a 10 milioni
  • 10%fino a 20 milioni

Credito di imposta per Beni immateriali 4.0 (es. software), pari al:

  • 20%fino a 1 milione di euro

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Quali beni rientrano nelle agevolazioni

Sono soggetti ad agevolazioni gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Riferimenti temporali e modalità operative

Sono agevolabili gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le imprese che si avvalgono delle misure legate a industria 4.0 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano come oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Credito di imposta Ricerca, Sviluppo, innovazione e design

Secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2021, il Credito di Imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design sono prorogati al 2022, con incremento delle aliquote nelle seguenti misure:

  • Ricerca e Sviluppo: si passa dal 12% al 20% con un beneficio massimo che passa da 3 a 4 milioni di euro;
  • Innovazione tecnologica e Design: si passa dal 6% al 10% con beneficio massimo che passa da 1,5 a 2 milioni di euro;
  • Innovazione tecnologica finalizzata a industria 4.0: si passa dal 10% al 15% con un beneficio massimo che passa da 1,5 a 2 milioni di euro.

E’ richiesta la redazione di una relazione tecnica asseverata.

Se l’azienda è ubicata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia, per i progetti aventi ad oggetto attività di Ricerca e Sviluppo, le percentuali sono significativamente superiori, e pari al:

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese

Bonus Formazione 4.0

La misura è stata prorogata fino al 2022, con ampliamento delle spese ammissibili attraverso l’inclusione di quelle evidenziate di seguito:

  • le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette(spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

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