La circolare 9/E/2021 ha chiarito diversi aspetti della disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020.
In tema di trasferimento della titolarità del credito, è stata sottolineata la non trasferibilità a soggetti terzi, per effetto di atti realizzativi, dei crediti d’imposta di natura soggettiva, poiché maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento.
Il trasferimento della titolarità è invece ammissibile in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dal trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa, nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta. In tal caso, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
Anche in caso di decesso dell’imprenditore individuale è consentita, a fronte della prosecuzione dell’attività d’impresa, la continuazione della fruizione da parte degli eredi del credito maturato in capo al de cuius.
La circolare ha inoltre confermato la trasferibilità del credito d’imposta ai soggetti trasparenti partecipanti all’impresa familiare o alla società di persone. Secondo quanto spiegato dall’Agenzia, l’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Questa attribuzione dovrà inoltre risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente che, nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito, dovrà indicare l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella dichiarazione successiva, al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch’esso da indicare. I soci o i collaboratori acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione.
Laddove vi sia l’imputazione del reddito per trasparenza, anche il credito d’imposta maturato da una società cooperativa può essere successivamente attribuito ai singoli soci.
Infine, risulta ammissibile il trasferimento nell’ambito del consolidato fiscale per i crediti maturati in relazione ad investimenti ricadenti sotto l’attuale disciplina della L. 178/2020, ovvero effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022, inclusi quelli effettuati entro il 30/06/2023 su prenotazione al 31/12/2022.
Per una panoramica degli argomenti trattati dalla nuova circolare, si rimanda all’articolo dedicato ai chiarimenti sul credito d’imposta investimenti in beni strumentali.
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