L’adeguatezza degli assetti organizzativi assume un ruolo strategico
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza rappresenta un forte richiamo al dovere di sana gestione aziendale e di adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. La definizione dei processi organizzativi, l’attribuzione di deleghe correttamente individuate per la gestione programmata delle attività aziendali, diventano sempre più centrali per poter gestire in maniera efficiente ed efficace la propria organizzazione, anche in una nuova ottica di “misurazione” della continuità aziendale al fine di prevenire situazioni di insolvenza o crisi aziendale.
In particolare, il D.Lgs. n. 14/2019 ( c.d. Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ) introduce, con l’art. 375, comma 2, una modifica al Codice Civile, prevedendo l’aggiunta del comma 2 all’art. 2086 c.c. che dispone quanto segue:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il contenuto del secondo comma dell’art. 2086 sottolinea l’importanza della prevenzione al fine di intercettare tempestivamente la crisi di impresa, attenzionando l’adeguatezza degli assetti organizzativi. A tale dovere sono chiamati, in particolare, il consiglio d’amministrazione (o amministratore unico), cui spetta il compito di valutare tale adeguatezza, nonché i sindaci, tenuti a vigilare sulla stessa.
L’organo amministrativo delle società deve attuare un processo di revisione della propria struttura organizzativa al fine di verificare l’adeguatezza della stessa alle prescrizioni del Codice della crisi già in vigore con riferimento al suddetto articolo 2086 comma 2 cod. civ.
Le problematiche maggiori in questo senso risultano evidenziate soprattutto con riguardo alle PMI Italiane, dove molto spesso tutto ruota intorno ad un’unica figura: l’imprenditore proprietario della società.
Il passaggio fondamentale che tali realtà devono concretamente attuare è mirato ad adeguare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche della stessa, rendendolo idoneo al monitoraggio dell’equilibrio economico e finanziario e alla salvaguardia della continuità aziendale.
Nel caso in cui non sia confermata l’adeguatezza organizzativa dell’impresa, l’eventuale situazione di dissesto della società potrebbe comportare, per gli amministratori, una causa di responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 2086, comma 2, cod. civ..
In via generale, come definito nelle norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate aggiornate a gennaio 2021, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale:
- organizzazione gerarchica;
- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità:
- esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dell’amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- sussistenza di procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico, ed effettiva diffusione.
La chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità deve essere definita attraverso un organigramma aziendale, che ha il compito di inquadrare la struttura dell’impresa. Tale organigramma deve essere la reale esplicitazione dell’esercizio dell’attività decisionale e direttiva da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri e le responsabilità.
A tal fine, da un punto di vista operativo, tutto questo deve essere affiancato dalla presenza di risorse professionali in possesso di adeguate competenze e che siano in grado di garantire l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno e la produzione di informazioni derivanti dal sistema amministrativo-contabile.
L’azienda deve quindi organizzare i propri processi in maniera idonea a svolgere tutte le procedure e le prassi che si ritengono necessarie al fine di garantire completezza, correttezza, tempestività e conformità dell’informativa societaria.
L’impiego equilibrato delle risorse a disposizione dell’impresa, anche in un contesto di criticità, agevola il raggiungimento degli obiettivi prefissati, soprattutto se avviene in presenza della puntuale identificazione, gestione e monitoraggio dei principali fattori di rischio aziendale. Il ruolo combinato del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno consente all’azienda di sviluppare un vantaggio in termini di individuazione preventiva delle situazioni di potenziale rischio, anche con riferimento alla perdita della continuità aziendale.
La norma introdotta dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza rappresenta l’elemento con il quale questa connessione tra assetto organizzativo e gestione dei rischi è resa evidente.
Appare chiara l’intenzione del legislatore, ovvero far sì che tutte le aziende, a prescindere dalla loro natura o dimensione, si dotino di strumenti necessari al fine di anticipare situazioni di crisi o d’insolvenza o, ancora meglio, di prevenire queste situazioni preservando così la continuità aziendale.
In considerazione delle disposizioni introdotte, l’organo di gestione non dovrà solamente predisporre un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ma dovrà necessariamente prevedere anche un sistema di pianificazione, programmazione e controllo che agevoli la produzione di informazioni necessarie per effettuare le scelte gestionali, garantendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
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Il percorso formativo, organizzato anche in modalità “training on the job”, si pone come obiettivo l’adozione, da parte delle imprese beneficiarie, di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili al fine di preservare la continuità aziendale, eliminare rischi patrimoniali per gli amministratori e migliorare le performance aziendali. Scopri come accedere al corso di formazione.
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