Con l’approvazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è stato introdotto l’obbligo per tutti gli imprenditori che operino in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa.
Per essere adeguati, gli assetti devono anche consentire di rilevare tempestivamente la crisi al fine di adottare iniziative idonee al superamento della stessa e al recupero della continuità aziendale.
Il monitoraggio costante della situazione economica e finanziaria dell’impresa dovrà, quindi, tradursi nell’attivazione immediata da parte dell’amministratore in presenza di segnali di crisi, in modo tale da consentire all’impresa in difficoltà di ristrutturarsi prima che la crisi diventi conclamata ed evitare situazioni di insolvenza.
Molte imprese devono necessariamente riorganizzare la propria struttura organizzativa amministrativa al fine di adempiere correttamente e consentire a tutti gli organi societari di non incorrere in responsabilità personali.
Agli amministratori spetta l’obbligo di istituire adeguati assetti e di monitorare costantemente l’equilibrio economico e finanziario dell’impresa indipendentemente da eventuali segnali di crisi.
In particolare, gli assetti ritenuti idonei dovranno consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere economico o finanziario;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di allarme;
- ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio permette di rilevare tempestivamente il rischio di perdita della continuità aziendale e ridurre le conseguenze negative della crisi.
I sindaci, a cui spetta il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, devono verificare la conformità degli atti e delle deliberazioni da parte degli organi societari anche nell’ottica di evitare possibili conseguenze negative per la società derivanti dalla perdita della continuità aziendale.
Al revisore legale, infine, spetta il compito di verificare che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento.
Esiste una netta distinzione dunque tra le funzioni del revisore legale e del collegio sindacale, poiché solo i membri di quest’ultimo sono incaricati di vigilare sull’istituzione e il corretto funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
I sindaci dovranno pertanto vigilare sull’andamento della gestione societaria, esaminando, almeno con cadenza trimestrale, una situazione contabile il più possibile aggiornata, al fine di analizzare gli scostamenti tra i dati previsionali e i dati consuntivi, la regolarità degli incassi e dei pagamenti e il controllo di eventuali segnalazioni dei creditori qualificati.
Qualora da tale situazione emergessero delle criticità, è auspicabile il confronto con il soggetto incaricato della revisione legale.
Alla luce della ripartizione dei compiti e delle funzioni proprie degli amministratori, dei sindaci e dei revisori ne consegue che, per un corretto funzionamento della governance aziendale, per le società assoggettate all’obbligo della nomina dell’organo di controllo, è fortemente consigliata la nomina sia dell’organo di controllo sia del revisore legale, evitando di concentrare le funzioni di revisione in seno al collegio sindacale.
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