Gli adeguati assetti organizzativi nel nuovo Codice della Crisi

24 Ottobre 2022
L'importanza di adeguati assetti organizzativi nel nuovo codice della crisi d'impresa

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore lo scorso 15 luglio, ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), che fra le altre cose prevede che “I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane”.

Il nuovo Codice rappresenta un forte richiamo al dovere di sana gestione aziendale e di adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, al fine di prevenire situazioni di insolvenza o crisi aziendale e scongiurare la perdita della continuità aziendale.

Il nuovo testo dell’articolo 3, comma 4, CCII, relativo all’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, è stato rivisto con il D.Lgs. 83/2022  che ha indicato le caratteristiche che le misure (nel caso dell’imprenditore individuale) e gli assetti organizzativi (nel caso dell’imprenditore collettivo) devono avere per essere efficaci nel riuscire a prevedere tempestivamente l’emersione della crisi di impresa.

In particolare, le misure e gli assetti ritenuti idonei dovranno consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di allarme
  • ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

I segnali di allarme sono:

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 novies, comma 1,CCII.

Si precisa che, fin dal 2019, il Legislatore era intervenuto apportando una rilevante modifica all’articolo 2086 cod. civ., in quanto, inserendo il comma 2, aveva previsto specifici obblighi per gli imprenditori: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Diventano sempre più stringenti e definiti gli obblighi posti a carico degli amministratori di imprese, che dovranno sistematicamente fare ricorso a strumenti di gestione aziendale calibrati nel livello di analisi e nella frequenza sulla base della dimensione dell’impresa, quali ad esempio:

  • la predisposizione di situazioni contabili periodiche, con relativa analisi reddituale e finanziaria;
  • budget previsionali su base pluriennale;
  • rendiconti finanziari;
  • report sullo stato complessivo dei crediti e sull’attività di recupero per quelli più datati;
  • report sullo stato dei debiti, con evidenza di quelli che in particolare possono far scattare gli obblighi di segnalazione o che possono rappresentare segnali di allarme.

 

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