Codice della crisi d’impresa: le responsabilità previste

21 Ottobre 2022
responsabilità di amministratori, sindaci e revisori nel nuovo codice della crisi d'impresa

Lo scorso 15 luglio è entrato definitivamente in vigore il nuovo Codice della Crisi d’impresa.

Con le ultime modifiche introdotte, il Governo ha recepito i princìpi contenuti nella Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency) e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.

Viene data estrema rilevanza alla diagnosi precoce dello stato di crisi e alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, prevedendo l’utilizzo di procedure che permettano all’imprenditore di intercettare tempestivamente segnali di allerta al fine di evitare l’irreversibilità della crisi e preservare la continuità aziendale.

A tal proposito, il nuovo Codice ridefinisce il concetto di “crisi” come lo “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

In tale contesto, dunque, l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, al fine di rilevare tempestivamente la crisi e adottare iniziative idonee al superamento della stessa e al recupero della continuità aziendale.

L’articolo 3 del Codice della crisi (“Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”) fa riferimento alle misure idonee e agli assetti che l’imprenditore, individuale e collettivo, deve adottare al fine di consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
  • verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4, di seguito meglio precisati;
  • ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Rappresentano segnali per la previsione sulla sopravvivenza dell’impresa:

  • L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • L’esistenza di esposizioni verso banche ed altri intermediari finanziari, scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato, da almeno sessanta giorni, il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  • L’esistenza di una o più esposizioni debitorie, previste dall’articolo 25-novies comma 1, e specificatamente nei confronti dei c.d. creditori pubblici qualificati come di seguito individuabili in relazione a determinate tempistiche e soglie di valore:
    • Inps (dal 01.01.2022): ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15 mila euro. Per le imprese senza i predetti lavoratori, tale soglia è pari a 5 mila euro;
    • Inail (dal 15.07.2022): esistenza di debito per premi assicurativi superiore a 5 mila euro, scaduto da oltre 90 giorni e non versato;
    • Agenzia delle Entrate: esistenza di debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione Lipe, superiore a 5 mila euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari di quanto indicato nella dichiarazione Iva dell’anno precedente.

La segnalazione viene inviata:

  • in ogni caso se il debito Iva risulta superiore a 20 mila euro;
  • contestualmente alla comunicazione di irregolarità (articolo 54 bis D.P.R. 633/1972) e comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione della Lipe;
  • con applicabilità dalla Lipe del 2° trimestre 2022.
  • dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (dal 01.07.2022), in caso di esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori a 100 mila euro per le imprese individuali, 200 mila euro per le società di persone e 500 mila euro per le altre società.

Tutti i predetti soggetti segnalano all’imprenditore, nonché all’organo di controllo della società (se esistente), la sussistenza delle predette situazioni debitorie. Tali segnalazioni costituiscono i c.d. “sistemi di allerta esterna”.

Sono previste specifiche responsabilità per gli organi societari che ignorano le predette comunicazioni nel caso in cui dal mancato intervento derivi l’insorgenza di una situazione di crisi.

Previsti anche i c.d. “sistemi di allerta interna”. Nello specifico, l’organo di controllo societario segnala per iscritto, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di Composizione Negoziata della Crisi, fissando un termine non superiore a 30 giorni entro cui gli amministratori devono riferire in merito alle iniziative intraprese. Tale termine non richiede la compiuta risoluzione dei problemi finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di “allarme”, ma l’individuazione di possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative necessarie.

La segnalazione deve essere motivata e costituisce uno specifico dovere dell’organo di controllo e comporta l’analisi della risposta fornita dall’organo amministrativo.

L’invio tempestivo della comunicazione assume valore ai fini della valutazione della responsabilità dei sindaci.

I doveri di segnalazione si applicano a tutti i collegi sindacali, al sindaco unico, al Comitato di controllo o Collegio di sorveglianza delle s.p.a. che abbiano adottato il sistema monistico ma non al revisore, in quanto il tenore letterale dell’articolo 25 octies del codice della crisi si riferisce esclusivamente all’Organo di controllo e non più anche al revisore (come originariamente previsto dall’articolo 14 del Codice della crisi in vigore dal 1° settembre 2021 al 14 luglio 2022).

 

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