Investimenti 4.0: attenzione al mantenimento dei requisiti che ne attestano l’ammissibilità

23 Novembre 2023
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Per le aziende che hanno precedentemente usufruito del credito d’imposta per Investimenti 4.0, è fondamentale prestare attenzione al mantenimento dei requisiti, verificando se sussistono delle condizioni che potrebbero comportare la perdita dei benefici precedentemente ottenuti.

Investimenti 4.0: le condizioni che comportano la perdita del beneficio

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1060 della Legge 178/2020, se i beni agevolati con il bonus Investimenti 4.0 vengono ceduti a titolo oneroso o sono stati destinati a strutture produttive all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione (per i beni non 4.0) o a quello di avvenuta interconnessione (per i beni 4.0), il credito d’imposta deve essere ridotto con l’esclusione del relativo costo dalla base di calcolo originaria.

Se il credito d’imposta è stato già utilizzato in compensazione, l’importo utilizzato deve essere restituito dall’impresa  entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali eventi. È importante segnalare che in questo caso non si applicano sanzioni né interessi.

Investimenti 4.0: come garantire continuità all’investimento e assicurarti che l’agevolazione non venga meno

Al fine di garantire la continuità del credito d’imposta per Investimenti 4.0 e la stabilità degli investimenti sostenuti tramite tale agevolazione, si possono applicare, quando possibile, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36 della Legge 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

Di conseguenza, l’agevolazione non viene meno se, nello stesso periodo d’imposta in cui avviene il realizzo, l’impresa:

  • sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge 232/2016.
  • attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole stabilite dall’articolo 1, comma 11 della Legge 232/2016.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito (ma siano comunque soddisfatte le altre condizioni precedentemente descritte), l’agevolazione prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Questa disposizione antielusiva è stata introdotta per garantire la stabilità e la durata degli investimenti agevolati nel medio periodo, al fine di escludere coloro che effettuano investimenti temporanei al solo scopo di beneficiare del credito d’imposta.

Investimenti 4.0: cosa succede in caso di furto dei beni?

Nel caso in cui il bene oggetto di investimento venga rubato e ci sia una denuncia alle autorità competenti a confermarlo, la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa (o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni) non comporta l’applicazione della disposizione citata e, di conseguenza, la rideterminazione dell’agevolazione per investimenti 4.0.

Questo perché si tratta di un evento indipendente dalla volontà del beneficiario (circolare n. 9/E/2021).

Mantenimento degli investimenti 4.0: indicazioni operative

Al fine di evitare la revoca del beneficio durante i successivi controlli, i soggetti che usufruiscono del credito d’imposta Investimenti 4.0 devono conservare la documentazione idonea che ne attesta l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Inoltre, devono riportare sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati un riferimento esplicito alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020.

Per quanto riguarda i beni 4.0, si ricorda che è necessario verificare il requisito dell’interconnessione per poter utilizzare il credito d’imposta. L’interconnessione può essere realizzata anche in un anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento e in cui il bene è entrato in funzione, a condizione che le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 fossero già presenti nel bene prima del suo primo utilizzo o messa in funzione.

In caso di dubbi circa il mantenimento dei requisiti sui beni oggetto di agevolazione per investimenti 4.0 delle imprese, potete fare affidamento su Bottari e Associati.

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