Dal 25 agosto 2021 è in vigore il D.L. 118/2021 recante, tra le altre, misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale.
Il decreto risponde alla necessità di prevedere misure di supporto alle imprese utili a prevenire l’insorgenza di situazioni di crisi, consentendo di affrontare e risolvere quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale potenzialmente reversibili.
A tale fine, il decreto introduce un nuovo strumento negoziale e stragiudiziale, meno oneroso e potenzialmente più adeguato ad affrontare l’attuale contesto economico, finalizzato al risanamento delle imprese in difficoltà: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico–finanziario, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, può chiedere la nomina di un esperto indipendente alla CCIAA.
Il compito dell’esperto è quello di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
La procedura non richiede il ricorso al tribunale perché le trattative avvengono, riservatamente e autonomamente, tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio dell’esperto, che ne facilita esclusivamente la mediazione verificando simultaneamente l’utilità delle trattative e l’assenza, anche potenziale, di pregiudizio per i creditori. L’esperto non ha, quindi, alcun potere costrittivo, ma fiduciario e di accompagnamento alla trattativa, e si limita esclusivamente ad affiancare l’imprenditore nell’intero percorso di negoziazione.
L’istanza di accesso alla composizione negoziata viene effettuata dall’imprenditore attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.
Sulla piattaforma saranno disponibili:
– una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;
– indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test di autodiagnosi teso alla verifica della ragionevole perseguibilità dell’attività imprenditoriale.
Il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento: l’inserimento di alcuni dati contabili dovrebbe, infatti, consentire all’imprenditore di autovalutare la sostenibilità del debito attraverso la proiezione dei flussi finanziari.
Per una corretta autovalutazione, però, è fondamentale poter disporre di dati contabili storici e previsioni economico-finanziarie estremamente attendibili.
La strumento della composizione negoziata, in conclusione, si pone l’obiettivo di agevolare le PMI nella risoluzione di situazioni di squilibrio economico-finanziario.
Per favorire il raggiungimento del risanamento aziendale, è previsto anche che durante la fase di mediazione (120 giorni prorogabili sino a 240) sia preclusa l’attivazione di possibili azioni esecutive e l’eventuale dichiarazione di fallimento.
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