Novità sulla crisi d’impresa 2026: aggiornato il test pratico per il risanamento e nuove regole per gli accordi fiscali

12 Giugno 2026
novità crisi d'impresa

Tra le principali novità sulla crisi d’impresa del 2026 rientra l’aggiornamento del decreto direttoriale relativo alla composizione negoziata, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 1° giugno 2026. Il nuovo provvedimento sostituisce integralmente il precedente decreto del 21 marzo 2023 e introduce importanti chiarimenti operativi per imprese, professionisti ed esperti coinvolti nei percorsi di risanamento aziendale.

Le modifiche riguardano soprattutto due aspetti strategici: la gestione dei debiti tributari nell’ambito della composizione negoziata e il nuovo test pratico finalizzato a verificare la possibilità di recupero dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa.

Nuovo test pratico per valutare la sostenibilità del risanamento

Tra le più rilevanti novità sulla crisi d’impresa figura il perfezionamento del test pratico utilizzato per misurare la fattibilità del percorso di risanamento.

Lo strumento consente all’imprenditore di effettuare una valutazione preliminare basata sul rapporto tra l’ammontare dei debiti da soddisfare e i flussi finanziari che l’azienda è realisticamente in grado di generare e destinare al loro rimborso.

L’obiettivo è comprendere se il recupero della continuità aziendale possa essere perseguito attraverso interventi ordinari oppure se siano necessari strumenti straordinari, come ad esempio la cessione dell’azienda, di rami aziendali o altre operazioni straordinarie.

Per le imprese di minori dimensioni il decreto introduce inoltre la possibilità di utilizzare una versione semplificata del test, rendendo più agevole l’accesso alla procedura.

Accordo transattivo fiscale: cosa cambia

Un’altra importante area interessata dalle novità riguarda il trattamento dei debiti verso l’Amministrazione finanziaria.

Il decreto conferma la possibilità per l’imprenditore di presentare una proposta di accordo transattivo all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e all’Agente della riscossione. La proposta può prevedere il pagamento parziale e/o rateizzato dei debiti tributari, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi.

Per accedere a tale soluzione è necessario allegare specifica documentazione tecnica, composta da:

  • una relazione di convenienza predisposta da un professionista indipendente;
  • una relazione sulla completezza e attendibilità dei dati aziendali redatta dal revisore legale della società oppure, in sua assenza, da un revisore nominato appositamente dall’imprenditore.

La finalità è garantire alle amministrazioni coinvolte una valutazione oggettiva e trasparente della proposta formulata dall’impresa.

Revisore legale e professionista attestatore: ruoli distinti

Il nuovo decreto chiarisce in maniera esplicita la separazione delle funzioni tra revisore legale e professionista incaricato dell’attestazione di convenienza.

Qualora la società disponga già di un revisore legale, sarà esclusivamente quest’ultimo a dover predisporre la relazione relativa alla veridicità dei dati aziendali. L’attestazione sulla convenienza economica della proposta dovrà invece essere affidata a un professionista indipendente diverso dal revisore.

La ratio della norma risiede nell’esigenza di preservare l’autonomia e l’imparzialità delle valutazioni richieste.

Di conseguenza:

  • il revisore legale in carica non può assumere anche il ruolo di attestatore;
  • il professionista indipendente incaricato dell’attestazione non può sostituirsi al revisore nella verifica dei dati aziendali quando quest’ultimo è presente.

Resta invece aperto il dibattito interpretativo nel caso di società prive di revisore legale. Sebbene il decreto sembri orientato verso una separazione delle funzioni, una recente pronuncia del Tribunale di Milano del 21 maggio 2026 ha evidenziato come il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non preveda un espresso divieto alla redazione di entrambe le relazioni da parte dello stesso professionista esterno.

Tempistiche per la presentazione della proposta

Il provvedimento non stabilisce un termine preciso entro cui formulare la proposta di accordo fiscale.

Tuttavia, considerati i tempi tecnici necessari alle amministrazioni finanziarie per l’analisi e la valutazione della documentazione ricevuta, il Ministero raccomanda di procedere con la presentazione nel più breve tempo possibile, così da evitare rallentamenti nel percorso di risanamento.

Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata

Tra le novità sulla crisi d’impresa emerge anche il tema del ruolo dell’esperto nell’ambito degli accordi tributari.

Il decreto non attribuisce specifici compiti operativi all’esperto durante la fase di negoziazione con le amministrazioni fiscali. In base alla disciplina vigente, infatti, l’accordo viene comunicato all’esperto soltanto dopo la sua conclusione tra l’imprenditore e gli enti interessati.

Nonostante ciò, nella prassi professionale appare opportuno coinvolgere l’esperto fin dalle fasi preliminari, informandolo sia del contenuto della proposta sia dell’evoluzione delle trattative.

In tale contesto, l’esperto può svolgere un’importante funzione di supporto e di facilitazione del dialogo tra impresa e creditori, contribuendo indirettamente al buon esito del percorso di risanamento.

La normativa lascia tuttavia ampi margini interpretativi sul livello di coinvolgimento concreto dell’esperto, rendendo determinante l’esperienza professionale e l’approccio adottato caso per caso.

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