Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7429/2022, ha affrontato una questione importante in materia di responsabilità del socio unico di una S.r.l. fallita alla luce delle nuove disposizioni dettate dal Codice della crisi e dell’insolvenza. In particolare, la causa riguardava la verifica delle responsabilità del socio unico che aveva svolto prima la funzione di amministratore e poi quella di liquidatore della stessa.
Secondo quanto stabilito dalla corte, in caso di fallimento, il danno non è duplicabile. Questo significa che il socio unico non può essere chiamato a rispondere due volte per lo stesso danno cagionato dal suo mancato assolvimento degli obblighi di vigilanza e di segnalazione degli indizi di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale, sia in qualità di amministratore che di liquidatore dell’impresa.
Quali responsabilità per il socio unico amministratore e liquidatore?
Secondo l’articolo 2476 comma 1 del Codice Civile, gli amministratori della S.r.l. sono responsabili nei confronti della società dei danni cagionati dall’inadempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, ovvero dall’inosservanza della diligenza richiesta dalla natura del loro incarico e dalla loro specifica competenza (art. 2392 c.c.). Analoghe disposizioni valgono anche per i liquidatori, la cui responsabilità è regolata dagli stessi principi che vengono imposti agli amministratori in forza dell’espresso richiamo operato dall’art. 2489, comma 2, c.c.
La sentenza qui in esame ha chiarito che gli amministratori e i liquidatori hanno un dovere generale di salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale, che impone loro di astenersi da qualsiasi operazione che possa rivelarsi una svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori (tutti o soltanto alcuni in caso di violazione del principio della par condicio creditorum), nonché di difendere ogni attività che risulti lesiva per la società e di adeguare la propria attività ai canoni del buon “governo”.
La sentenza ha dunque stabilito che il socio unico amministratore e liquidatore ha un obbligo generale di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, e in caso di fallimento della società, la pretesa di responsabilità ha natura contrattuale.
I chiarimenti della sentenza che applica il Codice della crisi d’impresa
La mancata consegna delle scritture contabili, la mancata presentazione del bilancio per più esercizi e la dispersione dei beni iscritti nell’ultimo bilancio depositato sono tutte circostanze che giustificano la quantificazione del danno ricorrendo al criterio equitativo del disavanzo fallimentare, che non consente di individuare specifici effetti pregiudizievoli di atti specificamente imputabili del curatore. Tuttavia, il D. Lgs. 14/2019 ha introdotto nel sistema una presunzione semplice con riferimento al calcolo del danno secondo il “patrimonio netto” criterio e presupposto assoluto, rendendo più chiaro il quadro normativo.
Applicando le presunzioni del nuovo art. 2486 comma 2, la sentenza ha sottolineato che, in caso di inosservanza dei doveri previsti dalla legge, gli amministratori e i liquidatori rischiano di essere chiamati a rispondere dei danni derivanti dalla loro condotta, sia verso la società che verso i creditori sociali danneggiati. Pertanto, gli amministratori e i liquidatori hanno il dovere di agire sempre nell’interesse della società e preservare l’integrità del patrimonio sociale, evitando qualsiasi attività che possa rivelarsi dannosa per la società stessa.
In tal senso assume particolare rilevanza l’istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che possano consentire la sistematica verifica del mantenimento della continuità aziendale ed intercettare tempestivamente eventuali segnali di difficoltà al fine di apportare le modifiche necessarie al loro superamento.
Infine, la sentenza del Tribunale di Napoli ha evidenziato l’importanza dell’adeguata pubblicità della situazione di socio unico della società a responsabilità limitata società di responsabilità civile. Infatti, il socio unico che non aderisce all’adeguata pubblicità di tale situazione integra l’assunzione di responsabilità illimitata ex artt. 2462 comma 2 e 2470 comma 4 cc, rischiando di essere chiamato a rispondere in modo illimitato dei debiti della società.
In conclusione, gli amministratori e i liquidatori hanno l’obbligo di agire sempre nell’interesse della società e preservare l’integrità del patrimonio sociale. In caso di inosservanza di tali doveri, essi rischiano di essere chiamati a rispondere dei danni derivanti dalla loro condotta, con conseguente possibile responsabilità patrimoniale.
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