Il 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo uno slittamento di quasi due anni dalla data originariamente prevista (15 agosto 2020).
Con le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 83/2022, il Governo italiano ha dato, inoltre, attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.
Di seguito vengono analizzate in dettaglio le principali novità.
Dal sistema di allerta alla composizione negoziata
Gli ultimi interventi normativi hanno previsto l’accantonamento del sistema di allerta, rendendo ancora più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentano di rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed intervenire (anche) ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata della crisi introdotta con il D.L. n. 118/2021.
L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, rivolgendosi alla CCIAA di riferimento del proprio territorio, può richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
Il nuovo Codice della crisi pone un forte accento sull’importanza della prevenzione al fine di intercettare tempestivamente la crisi d’impresa: in tale contesto, dunque, tutte le imprese dovranno dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e l’eventuale perdita della continuità aziendale.
Il nuovo art. 3 (“adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”) del Codice fa riferimento alle misure idonee e agli assetti che l’imprenditore, individuale e collettivo, deve adottare al fine di consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;
- ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Rappresentano segnali per la previsione sulla sopravvivenza dell’impresa (art. 3 comma 4):
- L’esistenza di debiti per retribuzioni, scaduti da almeno trenta giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- L’esistenza di esposizioni verso banche ed altri intermediari finanziari, scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato, da almeno sessanta giorni, il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- L’esistenza di una o più esposizioni debitorie, previste dall’articolo 25-novies, comma 1.
Il concordato semplificato
L’applicazione di questa nuova tipologia di concordato preventivo, introdotto con il D.L. n. 118/2021 e confermato nel Codice della Crisi, rappresenta una soluzione di natura liquidatoria, quale via d’uscita da quelle situazioni in cui le procedure attuate dall’imprenditore non abbiano dato esiti di tipo negoziale, da attuarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente.
Accesso alla composizione negoziata e ruolo degli intermediari finanziari
Per tutelare la figura dell’imprenditore che voglia accedere alla composizione negoziata della crisi, gli intermediari finanziari sono invitati a partecipare attivamente alle trattative.
Viene inoltre affermato che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, una causa di sospensione o revoca degli affidamenti, che può essere disposta solo se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale con apposita comunicazione che ne evidenzi le ragioni.
Creditori nei cui confronti operano le misure protettive
Per salvaguardare la continuità aziendale dell’impresa, l’art. 18, comma 5, prevede l’impossibilità da parte dei creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di modificarli in peius o di anticiparne la scadenza per il mero mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.
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