Codice della crisi: per misure protettive e cautelari non è necessaria udienza ad hoc

28 Giugno 2023
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Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto un nuovo sistema di misure protettive e cautelari finalizzato a proteggere le imprese che affrontano un percorso di risanamento dalle eventuali azioni dei creditori.

Cosa sono le misure protettive e cautelari del Codice della crisi?

In linea di principio, le misure protettive servono a proteggere il patrimonio del debitore da “attacchi esterni” dei creditori diretti a promuovere azioni esecutive, cautelari o di garanzia, compromettendo così le possibilità di risanamento della crisi e violando la par condicio cui si ispirano le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Sempre in via generale, le misure cautelari, invece, operano “dall’interno”, in quanto sono dirette ad inibire condotte del debitore finalizzate a disperdere il proprio patrimonio prima dell’insorgere di una procedura e danneggiare quindi il ceto creditorio.

Nel Codice della Crisi, una simile caratterizzazione si rinviene espressamente nella definizione dell’art. 2, lett. q) circa le misure protettive, mentre la nozione di quelle cautelari contenuta alla lettera p) privilegia in ogni caso la salvaguardia del patrimonio o dell’impresa del debitore, senza fare riferimento ad iniziative di quest’ultimo.

Importante sottolineare che il debitore può richiedere le misure protettive e cautelative sin dalla fase delle trattative, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione più idonei per il ripristino degli squilibri della sua impresa.

A cosa servono le misure protettive e cautelari del Codice della crisi?

La ratio di tali misure trova origine nella necessità di tutelare l’imprenditore da iniziative dei creditori nelle more dell’accesso allo strumento di regolazione della crisi.

La Composizione Negoziata del Codice della crisi, pur non essendo tecnicamente una “procedura concorsuale” (durante le trattative l’imprenditore continua a gestire la propria impresa senza alcuna ingerenza o controllo effettivo da parte del Tribunale o dell’esperto), al pari di quanto previsto per le “procedure concorsuali” (quali il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione dei debiti), per salvaguardare il buon esito delle trattative e quindi la possibilità di superare la crisi, offre la possibilità di beneficiare di “misure protettive” del proprio patrimonio da eventuali iniziative dei creditori (c.d. “automatic stay”).

L’imprenditore può chiedere, infatti, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica, l’applicazione di misure protettive del patrimonio.

Secondo quanto previsto dal Codice della crisi, l’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa salvo ricorso da presentare al Tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione al Registro imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive e dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore è tenuto a chiedere conferma/modifica delle misure protettive stesse.

Dalla conferma delle misure da parte del giudice in sede di adozione delle stesse discende l’adozione di una misura con efficacia “erga omnes”, ovvero verso tutti coloro che hanno assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative lesive nei confronti dell’azienda che ha attivato misure per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Le sentenze lo confermano: per la conferma delle misure non serve un’udienza ad hoc

la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo e di definizione della composizione negoziata che contengano anche la richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio del debitore è di per sé sufficiente al giudice per confermare le predette misure e non impone la fissazione dell’udienza per l’audizione preventiva dei creditori.

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